CARTA DEI PRINCIPI ETICI

 

La società: 

• opera nell’interesse del cliente, inteso come organizzazione-cliente e non solo come committente  dell’incarico: garantisce la coerenza tra gli interessi effettivi dell’organizzazione-cliente e gli  obiettivi della consulenza. Gli incarichi sono realizzati con lealtà e diligenza, prevenendo i conflitti  di interesse e salvaguardando la fiducia nel rapporto con il cliente e con eventuali partner; 

• mantiene la sua indipendenza di giudizio, e formula le sue valutazioni nel rispetto della massima oggettività; 

• garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute dal cliente e il rispetto della privacy del cliente, dei membri dell’organizzazione e degli altri stakeholder con cui interagisce;   

• opera nel rispetto dei principi legalità e trasparenza, evitando qualsiasi comportamento illecito,  compresi quelli che non siano in linea con i principi di correttezza e onestà, come pagamenti,  regali o vantaggi illeciti elargiti allo scopo di accelerare pratiche oppure ottenere favori; 

• promuove le capacità e la crescita professionale, investendo nel costante aggiornamento e crescita delle competenze proprie e dei propri collaboratori.  

La società, in coerenza con i principi suddetti, evidenzia le seguenti regole di condotta:   

 

CONFLITTI DI INTERESSE  

La società non agisce in conflitto di interesse con il cliente e previene le situazioni di conflitto di interesse  potenziale (*). 

La società: 

• valuta le circostanze che possano fare insorgere conflitti di interesse causa di impegni contratti  con altri clienti, il cui interesse sia in potenziale conflitto con quelli del primo cliente e, ove non  sanabili, li dichiara prontamente; 

• in caso di relazioni esistenti tra la società, o suoi partner e soci, da un lato e dirigenti o  amministratori del cliente dall’altro, si astiene dallo sfruttare tali relazioni per ottenere condizioni  di favore;  

• informa il cliente a proposito delle sue relazioni economiche e professionali con altri clienti qualora  consigli al primo di stabilire una relazione d’affari con loro, ovvero consigli l’assunzione presso  un cliente di personale messo in mobilità da un altro cliente;  

• dichiara ogni partnership commerciale con fornitori di tecnologie, beni e servizi, di cui raccomanda l’acquisto al cliente. 

La società tratta i fornitori in modo imparziale e previene i conflitti di interesse nei loro confronti e non  applica trattamenti discriminatori tra i vari fornitori o difformi condizioni, non motivabili, per il medesimo  servizio nel pagamento, gestione e formulazione dei contratti con fornitori e partner. 

La società:  

• richiede che i soci o i collaboratori, che abbiano voce in capitolo nella selezione di fornitori o  partner, dichiarino anticipatamene le loro relazioni o partecipazioni con i potenziali fornitori o  partner; 

• in presenza di potenziali conflitti di interesse, richiede che essi si astengano dalle suddette decisioni o fornisce indicazioni sulla modalità di gestione; 

• non utilizza impropriamente le informazioni riservate dei fornitori. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

La società non utilizza le informazioni riservate fornite dal cliente a vantaggio della società stessa o di  altri soggetti, senza l’esplicito consenso del cliente.  

La società 

• si  astiene  dal  rivelare ai  media  e al mercato informazioni  riservate,  senza  autorizzazione preventiva da parte del cliente;  

• fornisce istruzioni ai collaboratori sulle modalità di trattamento delle informazioni riservate dei  clienti prevedendo eventualmente l’inserimento, nei contratti, di clausole di riservatezza di validità  almeno biennale, qualora cambino occupazione 

 

LEALTA’, TRASPARENZA E LEGALITA’  

La società chiede ai propri collaboratori di adempiere ai propri doveri con lealtà, rispetto dei principi di  legalità e trasparenza.  

In particolare, la società richiede ai collaboratori:    

• di porre scrupolo nella tutela delle risorse dell’impresa e di documentare l’impiego da parte sua di dette risorse (rimborsi-spese, viaggi di lavoro ecc.);  

• di informare tempestivamente la società circa le situazioni o attività svolte nelle quali egli potrebbe  essere personalmente titolare di interesse in conflitto con l’interesse della società o del cliente e  si attiene alle indicazioni della società;              

• di  astenersi  dall’avvantaggiarsi  personalmente  di  opportunità  di  affari  delle  quali  venga  a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni presso il cliente, che in tal modo  vengono sottratte al cliente, agendo così in conflitto di interesse col cliente e con la società;                       

• di non accettare non solo pagamenti ma neppure regali o benefici in natura da parte di clienti o  fornitori i quali diano adito al solo sospetto che egli possa offrire in cambio un trattamento di favore  in contrasto con l’interesse legittimo della società. Il collaboratore rispetta i limiti entro i quali i  regali possono essere fatti o ricevuti, in modo da poter essere interpretati come atti di cortesia  aventi  valore  commerciale  meramente  simbolico.  Tali  limiti  sono  dalla  società  portati  a  conoscenza dei clienti, dei fornitori e di ogni soggetto di relazioni commerciali o committente di  incarichi;  

• di seguire scrupolosamente le procedure fissate dalla società per proteggere le informazioni sui  dipendenti, sui fornitori e sui clienti, e le altre informazioni che costituiscono un patrimonio  aziendale. Unico limite a detto obbligo è posto da situazioni in cui la riservatezza di informazioni  costituisca grave pericolo per la salute o il benessere degli stakeholder e della collettività  circostante, ovvero costituiscano intralcio all’azione volta a garantire il rispetto della legalità. 

 

(*) A titolo esempio, non esaustivo: costituisce conflitto di interesse potenziale la situazione in cui la società offre i suoi  servizi a supporto di un’attività del cliente che sia direttamente concorrenziale nei confronti di un altro cliente servito dalla  società stessa, senza che entrambi i clienti ne siano messi al corrente. Si determina inoltre una situazione di conflitto di  interesse potenziale quando la società scambi utilità private con soggetti influenti sulle decisioni del cliente (ad es. dirigenti  o amministratori dell’organizzazione-cliente), i quali a loro volta siano nella posizione di indurre il cliente ad assegnare un  incarico alla società. 

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