INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker ai seguente indirizzi:
| Posta ordinaria o raccomandata | Posta elettronica | Posta elettronica certificata |
|
Zurlo Broker Srl Unipersonale
Via MORIGGIA, 3 20900 MONZA |
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Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, l’avente diritto ha la facoltà di rivolgersi
- a partire dal 15 gennaio 2026, all’Arbitro Assicurativo (AAS), tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- all’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax: 06 42133206 – Telefono: 800 486661 dall’Italia – Telefono: +39 06 404 14 679 dall’estero, pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Info su: www.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del DL 179/2012 (es. Broker con altro Broker, Broker con Agenzia), i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.
L’avente diritto ha la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.
Il contraente e gli assicurati che ritengano di aver subito un danno dal comportamento dell’Intermediario o dei suoi dipendenti o collaboratori possono chiedere il risarcimento all’intermediario stesso, che gode di adeguata copertura assicurativa, ovvero in caso di inerzia possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso Consap S.p.A. Via Yser, 14 – 00198 Roma – Italia – Telefono n. +39 06 857 961 – E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cos’è l’Arbitro Assicurativo?
L’AAS è un organismo autonomo e imparziale, sostenuto dall’IVASS, che decide le controversie tra consumatori e imprese o intermediari assicurativi.
Le decisioni non sono vincolanti, ma in caso di inadempimento da parte dell’Impresa o dell’Intermediario, la notizia viene pubblicata sul sito dell’AAS per 5 anni e sul sito dell’operatore per 6 mesi, con conseguenze reputazionali.
Le decisioni non sono vincolanti, ma in caso di inadempimento da parte dell’Impresa o dell’Intermediario, la notizia viene pubblicata sul sito dell’AAS per 5 anni e sul sito dell’operatore per 6 mesi, con conseguenze reputazionali.
Tutta la procedura si svolge online sul Portale AAS, uno strumento semplice e interattivo che ti guida nell’invio del ricorso, ti consente di verificare a che punto è, di scambiare informazioni e documenti e ricevere la decisione del Collegio.
Puoi presentare un ricorso autonomamente, non ti è richiesta l’assistenza di un consulente. È comunque sempre possibile presentare il ricorso tramite un’altra persona, a cui conferire una procura, oppure per il tramite di un’associazione dei consumatori.
Le informazioni relative a cos’è l’Arbitro Assicurativo, alle sue funzioni e alle modalità di accesso al sistema sono disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale, consultabile al seguente link: https://www.arbitroassicurativo.org/aas/index.html
La Guida operativa e la documentazione necessaria per la presentazione del ricorso possono invece essere consultate e scaricate dalla sezione “Documenti”, disponibile in fondo alla seguente pagina: https://www.arbitroassicurativo.org/presentare-ricorso/index.html
Quando puoi rivolgerti all’AAS?
Puoi presentare ricorso se:
- Hai una controversia relativa a un contratto di assicurazione concluso, di cui sei contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato.
- Hai già presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario e sono trascorsi 45 giorni senza risposta o la risposta non ti soddisfa.
- Il ricorso è presentato entro 12 mesi dal reclamo e i fatti non risalgono a più di 3 anni.
Limiti di valore (solo per le domande aventi ad oggetto la corresponsione di somme):
Rami Vita:
€ 300.000,00 per i soli contratti di ramo I con prestazione da decesso
€ 150.000,00 per tutti i contratti di ramo I e degli altri rami vita
€ 300.000,00 per i soli contratti di ramo I con prestazione da decesso
€ 150.000,00 per tutti i contratti di ramo I e degli altri rami vita
Rami Danni:
€ 2.500 se risarcimento per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta verso impresa di assicurazione del responsabile civile
€ 25.000 in tutti gli altri casi
€ 2.500 se risarcimento per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta verso impresa di assicurazione del responsabile civile
€ 25.000 in tutti gli altri casi
Se il ricorso non abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, ma esclusivamente l’accertamento di un diritto, di un obbligo o di una facoltà, legati ad un contratto di assicurazione, purché concluso
Quando NON puoi rivolgerti all’AAS
- Contratto non concluso
- Sinistri Fondo di Garanzia (strada/caccia)
- Competenza CONSAP (es. periti)
- Polizze grandi rischi
- Necessità di testimonianze o perizie tecniche
- Già avviato giudizio o altra ADR sulla stessa controversia
- Impresa/intermediario estero aderente ad altro ADR
- Mancato reclamo preventivo o oltre i termini
Come presentare il ricorso?
- Esclusivamente online tramite il Portale ufficiale dell’Arbitro Assicurativo www.arbitroassicurativo.org
- Contributo spese: 20 € (rimborsato se il ricorso è accolto, anche parzialmente).
- Pagamento tramite PagoPA direttamente sul portale.
- Non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato.
Il nostro Referente per l’Arbitro Assicurativo
Ai sensi del Provvedimento IVASS, abbiamo nominato il seguente referente per la gestione delle procedure e per l’interlocuzione con l’AAS:
Dott. Domenico Zurlo
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PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Tempi della procedura
- L’impresa o l’intermediario hanno 40 giorni per controdeduzioni.
- Il ricorrente ha 20 giorni per replica, poi controreplica entro altri 20 giorni.
- Decisione entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabili una sola volta di ulteriori 90 giorni).
- In caso di accoglimento, l’impresa/intermediario deve adempiere entro 30 giorni e rimborsare il contributo.
Rete FIN-NET
Se la controversia riguarda un’impresa o un intermediario di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE), puoi ricorrere all’AAS solo se l’operatore non ha aderito a un altro sistema ADR nel proprio Paese.
La rete FIN-NET facilita la cooperazione tra organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale nel settore assicurativo, bancario e finanziario, per controversie transfrontaliere.
Maggiori informazioni sul sito FIN-NET.
Maggiori informazioni sul sito FIN-NET.
Contatti e supporto
Contact Center IVASS: 800 486661 (Italia), +39 06 9435 8604 (estero)
Supporto tramite Portale AAS: Contatti | Sito dell'Arbitro Assicurativo
Supporto tramite Portale AAS: Contatti | Sito dell'Arbitro Assicurativo
Esito e pubblicità
Le decisioni dell’AAS sono pubblicate sul sito dell’Arbitro e sul nostro sito www.zurlobroker.it
In caso di inadempimento, la notizia resta visibile per 5 anni sul sito AAS e per 6 mesi sul sito dell’impresa/intermediario.


